anche per quest’anno le regole relative la compensazione orizzontale del credito IVA (cd. “monitoraggio”) non sono state oggetto di particolari modifiche; pertanto per importi:
- < € 5.000: la compensazione può essere effettuata “liberamente” senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito
- > € 5.000: la compensazione va effettuata dal 16 del mese successivo alla presentazione del modello annuale Iva (o istanza trimestrale) mediante i servizi telematici delle Entrate
- > € 15.000: la compensazione va effettuata dal 16 del mese successivo alla presentazione del modello annuale Iva (o istanza trimestrale) ed è richiesta l’apposizione del visto di conformità.
Da quest’anno la Dichiarazione Iva va presentata in forma “autonoma” entro il 28/02/ 2017, con la conseguente eliminazione della comunicazione dati IVA.
Pertanto l’utilizzo in compensazione orizzontale potrà comunque avvenire a decorrere dal 16/03/ 2017, dovendosi solo valutare l’eventuale obbligo di apposizione del visto di conformità.