Secondo la Cassazione, l’annullamento di un fondo rischi acceso in vista di presumibili future spese dovute a rinnovi contrattuali del personale dipendente per sopravvenuta sussistenza dei presupposti comporta l’emersione di materia imponibile anche se l’accantonamento originario non era stato dedotto.
A soluzione diversa si può giungere nel solo caso in cui il fondo sia annullato a fronte del suo utilizzo.