Dalla giurisprudenza e dalla prassi indicate nel presente intervento emerge che il calcolo della quota di ammortamento fiscalmente deducibile, nell’ambito dell’attività d’impresa, parte dalla corretta determinazione del costo in bilancio.
Detta determinazione deve realizzarsi nel rispetto delle regole della verità e della correttezza (true and fair view), previste dall’art. 2423 c.c. nonché dello specifico criterio di valutazione fissato dall’art. 2426, comma 1, n. 2 c.c.. Il mancato rispetto delle regole proprie del bilancio, dovuto al mero scopo di ottenere benefici fiscali, rende il bilancio nullo (Cassazione, sentenza n. 11091/2008). Anche il mutamento dei coefficienti di ammortamento, da un esercizio ad un altro, in assenza di adeguate motivazioni riportate in nota integrativa, non costituisce un comportamento legittimo. Esso viola il principio contabile della continuità dei valori. La nullità del bilancio dovuto allo stanziamento di quote di ammortamento che non riflettono le prescrizioni civilistiche << si traduce in indebita alterazione della stessa base imponibile (v. Cass. 25758/14)>>.