Il divieto di detrazione previsto dall’art.19-bis1, co. 1, lett. i), D.P.R. n.633/1972 per gli immobili classificati catastalmente come abitativi non ha carattere assoluto, essendo derogabile quando l’impresa sia in grado di dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che i suddetti immobili sono utilizzati, anche solo prospetticamente, nell’ambito dell’attività d’impresa. E’ quanto affermato di recente dalla Corte di Cassazione, con la sent. n. 26748 del 22.12.2016.