La tassazione degli immobili relativi alle imprese deriva dal loro corretto inquadramento tributario, delineato dall’art. 43 del tuir.
Sono sicuramente deducibili i componenti negativi connessi con i beni strumentali.
La strumentalità degli immobili può essere definita dalla natura o dalla destinazione degli stessi. Mediante la sentenza n. 19219/2017 la cassazione detta le regole per il corretto accertamento della strumentalità degli immobili posseduti dall’impresa, che richiede in ogni caso l’inerenza del bene all’attività esercitata dall’impresa stessa.