
Al fine di recepire la posizione della Corte di Giustizia UE, l’art. 5-septies del DL n. 146/2021, dal 1/01/2022, ha limitato la non imponibilità Iva dei trasporti internazionali di cui all’art. 9, co. 3, Dpr 633/72. In particolare la non imponibilità riferita al trasporto di beni in esportazione, “in transito”, in importazione (con corrispettivi incluso nel calcolo della base imponibile Iva in dogana) o in temporanea importazione si applica solo se resi in via diretta nei confronti, alternativamente:
Dal 13/11/2025, tuttavia, sempre in recepimento dell’orientamento della Corte di Giustizia UE, la non imponibilità riferita ai servizi resi ai citati soggetti è stata estesa ai servizi “resi da intermediari” (“sub-vettori”).