
L'art. 16-ter, TUIR (come modificato dalla Legge di Bilancio 2025) dispone che, a decorrere dal 2025:
A ciò fanno eccezione alcuni oneri tassativamente individuati, tra cui gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, sostenuti in relazione a:
sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024.
Ciò ha comportato il proliferare delle codifiche riferite all’indicazione di tali oneri nel mod. Redditi PF 2026 (e nel Mod. 730/2026), dovendosi distinguere tra mutui/prestiti stipulati prima o dopo il 1/01/2025.