
Una recente FAQ del GSE sul Conto Termico 3.0 ha chiarito il principio di incumulabilità con altri incentivi statali riferiti alle medesime spese, distinguendo tra la tipologia di soggetti ammessi, e cioè:
La regola generale esclude la possibilità di sommare sulla stessa componente il contributo del Conto Termico e altre agevolazioni gestite dalle Amministrazioni dello Stato, incluse le agevolazioni fiscali.
Sono previste eccezioni tassative a questa regola: fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interessi. Ne deriva una scelta preventiva, perché il contribuente non può ripartire il beneficio sulla stessa spesa tra due agevolazioni diverse.
Solo in presenza di interventi distinti, inseriti in un progetto unitario, resta possibile destinare incentivi differenti a costi separati.