L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che i massoterapisti o massaggiatori capi bagnini degli stabilimenti idroterapici:
- possono applicare l’esenzione Iva e il divieto di fatturazione elettronica previsti per le professioni sanitarie, in quanto si tratta di attività vigilata riconosciuta come arte ausiliaria delle professioni sanitarie;
- tuttavia, l'invio al STS dei dati delle relative prestazioni non risulta ancora possibile in quanto non è stato ancora emanato un decreto ministeriale che includa anche tali soggetti.
Tali concetti non sono estensibili agli osteopati, chiropratici e chinesiologi, in quanto operano in un ambito non riconosciuto quale professione “sanitaria”.