Per l’intero mese di dicembre di ciascun anno opera la sospensione delle notifiche:
- degli avvisi bonari e delle comunicazioni dell’esito dei controlli formali
- delle comunicazioni degli esiti liquidazione sui redditi soggetti a tassazione separata
- delle lettere di compliance
introdotta dal cd. "Decreto Adempimenti", fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza.
A differenza della “sospensione feriale di agosto”, in dicembre non opera la sospensione
- dei termini di versamento
- e dei termini di invio dei documenti/informazioni.