L’Agenzia Entrate ha recentemente analizzato la possibilità di emettere nota di variazione in presenza di consecuzione tra diverse procedure concorsuali intervenute, rispettivamente, prima e dopo il 26/05/2021.
In particolare, nel caso di:
- un concordato preventivo instaurato ante 26/05/2021 (nell’ambito del quale l’Agenzia conferma che la nota di credito è ammessa per la quota falcidiata fin dalla definitività della formazione dello stato passivo)
- successivamente confluito in una liquidazione giudiziale post 26/05/2021
occorre distinguere il caso in cui il tribunale:
- non abbia revocato la precedente procedura (spirata per il decorso dei termini): in applicazione del principio della “consecutio” tra le procedure, la liquidazione giudiziale va considerata instaurata ante 26/05/2021 (e la nota di variazione è, conseguentemente, ammessa solo al termine della procedura della liquidazione)
abbia revocato la precedente procedura: la liquidazione giudiziale si considera instaurata post 26/05/2021, con la possibilità di emettere la nota di variazione nel momento in cui questa risulta non più opponibile.