
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che:
L’esenzione opera, infatti, solo se l’immobile è acquisito per successione (non anche per donazione), oppure è stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del possesso.
Nel caso esaminato dall’Agenzia i lavori di superbonus sono stati effettuati dal donatario; non è chiaro il regime di imponibilità laddove gli interventi vengano effettuati dal donante.