Alla luce delle modifiche apportate all’art. 54, co. 2, lett. b), del TUIR dalla Riforma fiscale, l’Agenzia ha recentemente chiarito che, dal 2025, il rimborso chilometrico addebitato dal professionista al committente:
- pur se previamente concordato, determinato in base alle tariffe Aci e calcolato con “parametri oggettivi” relativi alla percorrenza
- se non risulta sufficientemente “documentato”, concorre ordinariamente alla formazione del reddito di lavoro autonomo (va assoggettato a ritenuta d’acconto e ammettere la deduzione del costo specifico).
Fino al 2024, al contrario, l’addebito del rimborso Km va ancora considerato “forfettario”.