In relazione alle “carte carburante”, emesse dal gestore di una stazione di servizio ed utilizzabili esclusivamente presso il medesimo gestore, l’Agenzia ha recentemente chiarito che:
- rientrano nell’ambito dei “buoni corrispettivo multiuso” (posto che in tale momento non è nota la base imponibile Iva in quanto il valore della cessione dipende dal prezzo al momento del rifornimento)
- pertanto il momento impositivo scatta al rifornimento del carburante (non al momento della ricarica)
La ricarica rappresenta, dunque, il solo trasferimento di un credito, spendibile in futuro.
Eventuali fatture emesse alla ricarica con indicazione dell’Iva non sono conformi all’assetto vigente e:
- richiedono l’emissione di una nota di variazione in diminuzione
- l’Iva assolta da parte dell’acquirente non risulta detraibile al momento dell’acquisto (ma solo al momento in cui risulta utilizzata la carta, essendo effettuato il rifornimento).
In ipotesi di decadenza dai termini, l’Agenzia ritiene, tuttavia, invocabile il principio del “legittimo affidamento”.