L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito, in relazione ad una detrazione superbonus, che:
- opera la decadenza nel caso in cui, nella CILAS, sia omessa la compilazione del Quadro F, relativo all’attestazione dello “stato legittimo” dell'immobile oggetto dei lavori
- potendo, il contribuente, “ripiegare” su altre forme di bonus edilizi, in ragione della tipologia di spesa sostenuta (ecobonus ordinario, recupero edilizio, ecc.).
Inoltre, l’Agenzia chiarisce che:
- nell’ipotesi in cui il contribuente abbia proceduto alla cessione del credito, per i conteggi del ravvedimento operoso può fare riferimento al momento in cui ha trasmesso la comunicazione (non al momento in cui il cessionario ha utilizzato il credito d’imposta così acquisito), limitando il ravvedimento al maggiore credito ceduto rispetto al bonus edilizio applicabile (come derubricato rispetto al Superbonus)
- flasconsiderata la decadenza dalla detrazione Superbonus, non risulta imponibile l’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dell’immobile effettuata nel decennio dalla conclusione dei lavori.