Tra i requisiti richiesti per accedere al concordato preventivo biennale, rientra:
- l’assenza di debiti riferiti a tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate o a contributi previdenziali
- di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000 (incluse sanzioni ed interessi)
- da verificare al termine del periodo antecedente il biennio (al 31/12/2023, per il biennio 2024/2025).
Come recentemente chiarito dall’Agenzia, a tale data il debito deve considerarsi:
- esigibile, nel senso che dev’essere scaduto il termine di pagamento
- “definitivo”, nel senso che deve originare, alternativamente:
- da accertamenti/avvisi di liquidazione di imposte indirette non già impugnati o non più impugnabili
- da cartelle di pagamento che derivano da avvisi bonari inevasi
senza considerare i debiti oggetto di provvedimenti:
- di rateizzazione (anche da procedure della “tregua fiscale), salvo non sia intervenuta decadenza
- o di sospensione (gerarchica o giurisdizionale)
In deroga, l’accesso al CPB è ammesso se, entro il termine stabilito per l'adesione (31/10/2023) il contribuente estingue tali debiti o ne riduce l'importo complessivo sotto la soglia di €. 5.000.