
L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative per la fruizione:
Gli istituti di credito finanziatori recuperano l’importo della quota capitale e degli interessi, oltre alle spese di gestione, con l’istituto della compensazione, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata. In alternativa possono cedere il credito ad altre banche, senza facoltà di ulteriori trasferimenti.