Il condominio, in quanto soggetto non dotato di personalità giudica, non è soggetto passivo delle imposte sui redditi (permane solo sostituto d’imposta).
Eventuali redditi prodotti dal condominio vanno imputati “pro quota” ai singoli condomini, in funzione dei millesimi di proprietà.
I redditi di locazione di parti comuni accatastate autonomamente devono essere dichiarati (come redditi fondiari) da ciascun condomino:
Laddove, al contrario, si tratti di parti comuni non accatastate/accatastabili autonomamente cedute in affitto (facciata esterna, lastrico solare, ecc.), il reddito che ne deriva è qualificabile come reddito diverso.