Per i compensi corrisposti dal 2024, il “Decreto Adempimenti” ha semplificato i termini di versamento delle ritenute operate dai sostituti d’imposta di importo minimo. In particolare è prevista la possibilità:
- di non effettuare il versamento nei termini ordinari (16 del mese successivo a quello del pagamento) nel caso in cui il cumulo progressivo delle ritenute dovute dal mese di gennaio fino al mese di novembre non superi una determinata soglia: in tal caso il versamento è dovuto il 16 dicembre
- le ritenute operate nel mese di dicembre devono essere versate entro il 16 gennaio dell’anno successivo.
Detto “importo minimo” è diversificato in relazione alla tipologia di sostituto/di prestazione resa:
- per i condomini: continua ad applicarsi alle ritenute d’acconto del 4% sui corrispettivi d’appalto con la soglia minima di € 500, per le quali viene modificato il termine di versamento di tali "ritenute minime"
- per qualsiasi sostituto: si applica alle ritenute d’acconto operate sui compensi di lavoro autonomo (20%) e sulle provvigioni degli intermediari (23% sul 50%/20% imponibile), dove la soglia minima è pari a € 100.