
Nel corso di un recente Videoforum, i funzionari dell’Agenzia hanno chiarito in quale momento deve considerarsi sostenuta la spesa in presenza di sconto in fattura. In particolare, nel caso di:
- sconto totale per superbonus 110%: occorre avere riguardo al momento in cui è emessa la fattura elettronica che certifica lo sconto
- sconto parziale (qualsiasi bonus edilizio): va fatto riferimento alla data del pagamento della quota residua.
Con l’approssimarsi della fine dell’anno occorre porre particolare attenzione a tale data, in quanto, nel caso in cui la spesa si consideri effettuata nel 2024, si verificherà la perdita della detrazione del 110%.
Al contrario, eventuali asseverazioni all’Enea (ecobonus) o da depositare al SUAP (sismabonus) potranno avvenire nei termini ordinari.