L’Agenzia, in un recente Interpello, ha ribadito che:
- il divieto di detrazione previsto dall’art.19-bis1, co. 1, lett. i), Dpr 633/72 per gli immobili classificati catastalmente come abitativi non ha carattere assoluto
- essendo derogabile quando l’impresa sia in grado di dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che gli immobili sono utilizzati, anche solo prospetticamente, nell’ambito di un’attività d’impresa soggetta ad Iva, quale la locazione turistica.
Il principio è applicabile anche quando l’attività di locazione turistica non è effettuata in prima persona dal proprietario ma affidata a terzi in “outsourcing”.