Nell’ambito delle violazioni relative al regime del reverse charge, in presenza di:
- operazioni “esistente” ed oggettivamente non imponibili/esenti/escluse da Iva
- ove il cessionario/committente (per errore, ma anche a titolo cautelativo) effettui il reverse charge: l’operazione va neutralizzata, espungendo sia il debito che il credito dalle liquidazioni Iva (senza sanzioni).
Al contrario, in presenza di operazione “inesistente”, occorre distinguere il caso in cui risulti astrattamente:
- sempre non imponibile/esente/esclusa: continua ad operare la neutralizzazione, ma si applica anche la sanzione dal 5% al 10% dell’imponibile
- imponibile Iva: se il cessionario/committente risulta:
- consapevole della frode: la legge di Bilancio 2023 dispone non operi più la neutralizzazione, applicandosi la sanzione del 90% dell’Iva per indebita detrazione
- in caso contrario: il cessionario/committente non è sanzionabile.