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Info Flash Fiscali 124 / 2205/07/2022

Imposta di Bollo sulle E-fatture - Nuove modalità di pagamento dal 2023

Imposta di Bollo sulle E-fatture - Nuove modalità di pagamento dal 2023

Il cd. “Decreto Semplificazioni” ha modificato i termini di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 1/01/2023, il quale potrà essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

  • per il 1° trimestre: nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre solare dell'anno di riferimento, se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre solare dell'anno sia inferiore a €. 5.000 (non più a €. 250)
  • per il 1° e 2° trimestre: nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° e 2° trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a €. 5.000 (non più a €. 250).
File allegati:
RF124_fl_Imposta_di_Bollo_sulle_E-fatture_Nuove_modalita_di_pagamento_dal_2023.pdf
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Info Flash Fiscali 166 / 2226/09/2022
Bollo sulle e-fatture da versare entro il 30 settembre con soglia di 250
Entro il 30/09/2022 va versata l’imposta di bollo sulle fatture emesse nel 2 trimestre dell’anno 2022 secondo le regole previgenti alle novità del DL Semplificazioni. In particolare, il pagamento è dovuto: anche per coloro che nel 1 trimestre dovevano complessivamente un’imposta non superiore a . 250 ove l'importo dovuto per il 1 ed il 2 trimestre non ecceda la soglia di . 250, il versamento può essere eseguito entro il 30/11/2022.
Info Flash Fiscali 124 / 2205/07/2022
Imposta di Bollo sulle E-fatture - Nuove modalità di pagamento dal 2023
Il cd. Decreto Semplificazioni ha modificato i termini di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 1/01/2023, il quale potrà essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni: per il 1 trimestre: nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 2 trimestre solare dell'anno di riferimento, se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1 trimestre solare dell'anno sia inferiore a . 5.000 (non più a . 250) per il 1 e 2 trimestre: nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 3 trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1 e 2 trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a . 5.000 (non più a . 250).