Info Flash Fiscali 226 / 2106/12/2021Fattura elettronica dal 2022 - Probabile estensione ai forfettariI contribuenti in regime forfettario o dei minimi non sono, attualmente, tenuti ad emettere le fatture in formato elettronica (tranne che nei confronti della PA), per quanto siano incentivati ad adottarla. Con richiesta del 31/03/2021, tuttavia, il Governo ha richiesto alla UE l’autorizzazione ad estendere l’obbligo di emissione di fattura elettronica anche a tali soggetti, al fine di migliorare il contrasto alle frodi in materia di Iva.
Info Flash Fiscali 021 / 2104/02/2021Gestione di farmacie - Corrispettivi telematici e Fatture elettronichePer quanto attiene l’attività delle farmacie occorre considerare le seguenti particolarità: anch’esse rientrano tra i dettaglianti tenuti all’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia; dal 2022 tali soggetti saranno tenuti all’invio al STS, il quale prenderà successivamente disponibili i dati all’Agenzia un meccanismo particolare si applica al rimborso da parte del SSN dei farmaci mutuabili ceduti; peraltro anch’essi rientrano nell’invio telematico dei corrispettivi e nel meccanismo della ventilazione ai fini Iva; nessuna particolarità, al contrario, per la cessione dei farmaci/altri beni non mutuabili in caso di emissione di fatture, per tutto il 2021 ricorra ancora il divieto di utilizzo del formato elettronico nel caso di prestazioni sanitarie rese alla persona (o prestazioni diverse trasmesse al STS). Ai fini reddituali, le imprese in contabilità ordinaria dovranno riconciliare le cessioni di farmaci mutuabili effettuate negli ultimi mesi dell’anno (imponibili per competenza) per le quali il debito di Iva si genera solo al momento dell’incasso da parte della ASL nell’anno d’imposta successivo.
Info Flash Fiscali 180 / 2005/10/2020Fattura elettronica - Nuove specifiche tecniche utilizzabili dal 1 ottobreIl Provv. 28/02/2020 ha modificato le Specifiche tecniche per la fatturazione elettronica: introducendo la possibilità di attribuire un maggior dettaglio al tipo di documento ed al codice Natura dell’operazione a decorrere dal 1/10/2020 (fino al 31/12/2020 è tuttavia possibile utilizzare ancora il precedente tracciato). Di particolare rilievo il fatto poter di individuare in modo specifico il presupposto del reverse charge effettuato dal contribuente che riceve la fattura in esclusione da Iva; dal punto di vista degli adempimenti, tuttavia, nulla viene modificato rispetto al passato, nel senso che il committente/acquirente: non è obbligato ad emettere la fattura elettronica per effettuare il reverse charge (indipendentemente che si tratti di integrazione di fattura UE o emissione di autofattura per operazione extraUE), rimanendo ciò una facoltà (finalizzata ad evitare l’esterometro e/o portare in conservazione sostitutiva l’operazione) potendo proseguire nella mera integrazione del cartaceo (cioè effettuata sul documento UE ricevuto o tramite emissione di autofattura cartacea per i servizi extraUE ricevuti), procedendo, poi, all’annotazione sui Registri Iva degli acquisti e delle vendite.