L’Agenzia Entrate, nell’aggiornare le FAQ pubblicate sul proprio sito nella sezione dedicata ai bonus edilizi, ha confermato alcune risposte fornite nel corso di Telefisco 2022. Tra i chiarimenti più rilevanti si evidenzia quanto segue:
- Interventi “minori”: per gli interventi non detraibili al 100% classificati “di edilizia libera” o d'importo non superiore a €. 10.000 (ad esclusione del bonus facciate) l’esonero da viso di conformità/attestazione di congruità della spesa si applica a tutte le comunicazioni di opzione (per cessione del credito/sconto in fattura) effettuate dal 1/01/2022, anche nel caso in cui riguardino spese sostenute nel 2021
- visto sulla precompilata: il superbonus può essere indicato nei Modd. 730/Redditi precompilati senza visto anche nel caso in cui questi siano modificati, alla condizione che siano inviati dal contribuente
- detraibilità del visto: ove il visto di conformità sia apposto all’intera dichiarazione, esso “assorbe” quello sui documenti relativi al superbonus; la spesa riferita a quest’ultimo è anch’essa detraibile ove separatamente indicata nel documento di addebito del visto sull’intera dichiarazione
- prezziario DEI: ha effetto retroattivo la alternativa, prevista dalla legge di Bilancio 2022, di attestare la congruità dei costi anche sulla base del prezzario DEI per tutti i bonus edilizi.