Con la risposta n. 31 del 19/01/2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la "rilevanza" del reddito di cittadinanza concesso al nucleo familiare nel calcolo del proprio reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio, nel particolare caso di giudizio di separazione coniugale.
In riferimento a tale caso, viene chiarito che:
Nel caso di specie, il reddito di cittadinanza è stato riconosciuto in favore del nucleo familiare di cui fa parte anche la contribuente istante, che dichiara di beneficiare del predetto reddito attraverso la carta intestata al coniuge.
Pertanto, ai fini dell’ammissione al patrocinio gratuito, nella determinazione del reddito personale, la stessa dovrà considerare anche quello di cittadinanza per una quota del 50%, nel presupposto che nel nucleo familiare, oltre ai due coniugi, non ci siano altri componenti maggiorenni.