L’Agenzia ha fornito chiarimenti in relazione alle istanze di riesame in autotutela relative a comunicazioni di irregolarità/avvisi telematici emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.
L’Agenzia ritiene applicabile un “effetto sospensivo” nel caso di accoglimento parziale/totale dell’istanza.
In particolare, occorre valutare se l’istanza è presentata o meno entro i termini per fruire della definizione agevolata (30gg dalla notifica al contribuente; 90gg da tale data per quelle notificate all’intermediario del contribuente, come da delega espressa nel frontespizio della dichiarazione presentata); ove presentata:
- oltre i termini: in caso di accoglimento parziale (o rigetto), è possibile fruire della riduzione delle sanzioni solo se il pagamento è comunque stato effettuato nei termini originari
- entro i termini: in caso di accoglimento parziale, è possibile fruire della riduzione delle sanzioni sull’importo rideterminato entro il nuovo termine che decorre dalla notifica dell’atto rideterminato.