Il “Decreto antifrodi” ha esteso l’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute per tutte ipotesi di sconto in fattura/cessione del credito previste dall’art. 121 DL 34/2020, formalizzate a partire dal 12/11/2021.
Il visto di conformità non è necessario per le opzioni ove entro l’11/11/2021 si sia verificato, congiuntamente, l’emissione della fattura da parte, il pagamento del committente e la stipula dell’accordo per l’opzione.
Il vistatore deve formalizzare l’incarico, effettuare l’adeguata verifica del committente e valutare il rischio dell’operazione nella sua globalità, nonché compilare le check-list che aiutano nei controlli effettuati.
A tal fine l’ODCEC di Torino ha aggiornato le check list utilizzabili per l’adempimento.