Le informazioni relativi ad aiuti, in denaro o in natura, erogati da Pubbliche amministrazioni nell’esercizio precedente devono essere pubblicate, in generale:
- entro il 30 giugno di ogni anno sul proprio sito Internet da parte delle imprese individuali e società di persone, nonché associazioni/fondazioni ed ONLUS
- nella Nota integrativa del bilancio per le società tenute al suo deposito al Registro imprese.
Ora, il recente D.L. 52/2021 prevede che
- qualora l’adempimento non sia ancora stato eseguito
- si eviterà non incorrere in sanzioni è necessario ottemperare all’obbligo entro il prossimo 31/12/2021.