Con due distinti Provvedimenti l'Agenzia delle Entrate ha disposto che la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile:
- dai soggetti operanti nell'industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, ex art. 48-bis, D.L. n. 34/2020, è pari al 64,2944%;
- dalle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, ex art. 36-bis, D.L. n. 41/2021, è pari al 4,1881%.
L’Agenzia delle Entrate dispone, inoltre, che il bonus tessile e moda deve essere indicato nel modello Redditi 2021 (periodo d’imposta 2020).