L’Agenzia Entrate ha recentemente ha affermato che:
- i costi per la riduzione del rischio sismico, l’efficientamento energetico e sostituzione degli infissi, in relazione ai quali si è fruito di una detrazione per i bonus edilizi (superbonus 110%)
- costituiscono, in generale, spese incrementative di cui è possibile tener conto in sede di determinazione della plusvalenza imponibile, in caso di cessione “infraquinquennale” dell’unità immobiliare, ex art. 68 Tuir.
A tal fine, è irrilevante il fatto che, a fronte di tali spese il contribuente:
- abbia potuto beneficiare del superbonus al 110% (o altra aliquota di detrazione)
- incluso il caso in cui abbia optato per la cessione del credito/sconto in fattura.