L’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per l’integrazione delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, per le quali tuttavia il tributo risulti dovuto.
Il contribuente potrà verificare i dati modificati ed operare le eventuali integrazioni delle fatture elettroniche.
Una volta effettuati i seguenti controlli l'Agenzia delle Entrate entro il 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento mette a disposizione gli importi dovuti.