Per quanto attiene l’attività delle farmacie occorre considerare le seguenti particolarità:
- anch’esse rientrano tra i dettaglianti tenuti all’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia; dal 2022 tali soggetti saranno tenuti all’invio al STS, il quale prenderà successivamente disponibili i dati all’Agenzia
- un meccanismo particolare si applica al rimborso da parte del SSN dei farmaci mutuabili ceduti; peraltro anch’essi rientrano nell’invio telematico dei corrispettivi e nel meccanismo della ventilazione ai fini Iva; nessuna particolarità, al contrario, per la cessione dei farmaci/altri beni non “mutuabil”i
- in caso di emissione di fatture, per tutto il 2021 ricorra ancora il divieto di utilizzo del formato elettronico nel caso di prestazioni sanitarie rese alla persona (o prestazioni diverse trasmesse al STS).
Ai fini reddituali, le imprese in contabilità ordinaria dovranno riconciliare le cessioni di farmaci mutuabili effettuate negli ultimi mesi dell’anno (imponibili per competenza) per le quali il debito di Iva si genera solo al momento dell’incasso da parte della ASL nell’anno d’imposta successivo.