In presenza di conferimento di azienda, un recente sentenza di Cassazione ha ritenuto che il conferente non può dedurre gli ammortamenti relativi al periodo ante conferimento, che risultano deducibili dal solo conferitaria. Detto orientamento contrasta con quanto definito:
- ai fini contabili: dall’OIC 16, il quale dispone che nel caso di “alienazioni” gli ammortamenti devono essere calcolati, in capo al cedente, per tutto il periodo di possesso del bene, ivi compreso l’arco di tempo che intercorre tra il 1° gennaio e la data dell’alienazione (il conferimento è assimilabile al caso di specie);
- ai fini fiscali: dall’Agenzia, la quale ha precisato che le regole relative all’imputazione temporale degli ammortamenti ai fini fiscali devono seguire le regole fissate dai principi contabili.