L’Agenzia delle entrate ha recentemente fornito chiarimenti in relazione al “nuovo” credito d’imposta da calcolare sui canoni di locazione per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Tra le interpretazioni più significative si evidenzia quanto segue:
- leasing: il bonus spetta esclusivamente in presenza di leasing “operativo” (non spetta nel caso di leasing finanziario)
- contribuenti forfettari e imprenditori agricoli: sono ammessi al credito d’imposta (anche nel caso di impresa agricola tassato su base catastale)
- uso promiscuo del professionista: il credito d’imposta spetta nel caso in cui il professionista non disponga di un altro immobile esclusivamente destinato alla professione nell’ambito del medesimo comune
- contratti di servizi a prestazioni complesse: rientra la fattispecie del cd. “coworking”
- enti non commerciali: in presenza di sola attività istituzionale non verificano la riduzione “del fatturato”.