Il D.L. 9/2020 e D.L. 18/2020 hanno previsto, in conseguenza dell’emergenza sanitaria, la possibilità per i titolari di un contratto di mutuo per l’acquisto della prima casa, che si trovano in determinate situazioni, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino ad un massimo di 18 mesi, dietro presentazione alla banca concedente il mutuo della documentazione necessaria.
Il D.M. 25/03/2020 ha adottato le disposizioni attuative sia del Decreto Cura Italia e sia dell’art. 26 del D.L. 9/2020, norma quest’ultima che ha inserito tra le causali che consentono l’accesso al Fondo anche le ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 gg.
In seguito, il Decreto Liquidità ha esteso l’ambito applicativo della misura anche alle ditte individuali e artigiani.