L’Agenzia delle Entrate, allineandosi a quanto precedentemente chiarito in relazione alle cessioni di beni nell’ambito della fatturazione differita, ha recentemente chiarito che:
- per il riepilogo delle prestazioni di servizi rese in un mese nei confronti del medesimo cliente, contenuti in una unica fattura (anche non differita, nel caso in cui la prestazione non sia stata incassata e, pertanto, non sia scattato il momento impositivo)
- è sufficiente richiamare eventuali liste riepilogative, ovvero qualsiasi altra documentazione usata nella “pratica commerciale”, che consenta l'esatta individuazione, qualificazione e quantificazione di tali servizi.
Tale lista non deve essere obbligatoriamente allegata alla fattura e, quindi, essere inviata al SdI, ma va semplicemente conservata (in forma cartacea/elettronica).