L’Agenzia delle Entrate, con la Ris. n. 99, ha recentemente ribadito che:
pena l’infedeltà del visto e la conseguente applicazione delle sanzioni su intermediari e contribuente.
Per le violazioni commesse prima del 29/11/2019 (data di emanazione della citata risoluzione), l’applicazione delle sanzioni sarà valutata caso per caso, in relazione alla sussistenza delle obiettive condizioni di incertezza.