L’assoggettamento a contribuzione IVS è collegata allo svolgimento di un’attività abituale e prevalente nell’ambito di un’impresa artigianale o commerciale; una volta verificatosi il presupposto la contribuzione la contribuzione si calcola su tutti i redditi di partecipazione derivanti al socio, ivi inclusi quelli per trasparenza previdenziale riferita alle Srl che non hanno optato per l’art. 116 Tuir.
Per quanto attiene la contribuzione del socio accomandante, tuttavia, la carenza della responsabilità patrimoniale non permette l’iscrizione come “titolare”; il socio può essere eventualmente iscritto quale coadiutore nel caso in cui abbia legame di parentela/affinità col socio accomandatario.