In relazione al regime forfettario, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente avuto modo di chiarire che:
- considerata l’irrilevanza delle plus/minusvalenze nella determinazione del reddito nel regime forfetario
- anche l'immobile strumentale viene estromesso senza realizzo di plusvalenza (senza alcun interesse per l’impresa individuale a fruire dell’estromissione agevolata di cui alla legge di Bilancio 2019).
I contribuenti (professionisti o imprenditori) che applicano tale regime dovranno:
- annotare l'estromissione nei registri dei cespiti tenuti obbligatoriamente fino al periodo d'imposta antecedente all'ingresso nel regime agevolato
- la ditta individuale non indicherà l’estromissione effettuata nel 2019 a quadro RQ del Mod. Redditi 2020.
Di seguito si analizza il regime dell’estromissione ai fini delle imposte dirette ed indirette.