Nell’ambito di un Videoforum organizzato dal CNDCEC i funzionari dell’Agenzia hanno rilasciato una serie di importanti chiarimenti in relazione alla fattura elettronica, tra cui, in particolare:
- fatture cartacee datate 2018: possono essere trasmesse anche nel 2019
- data fattura: fino al 30/06/2019, la data da indicare nel file xml per le fatture non differite coincide con il momento di effettuazione (Iva esigibile) dell’operazione, mentre il momento di trasmissione rileva solo per la verifica della tempestività (per quanto sia prevista una moratoria sanzioni per il primo semestre 2019)
- modelli Intrastat: è confermato che la trasmissione periodica delle operazioni transfontaliere (cd. “Esterometro”) non esonera dall’invio dei modelli riepilogativi
- contribuenti minimi e forfettari: possono continuare ad operare tramite fatture cartacee, sia attive che passive. L’obbligo di conservazione digitale sorge solo per le fatture emesse facoltativamente in formato xml o, per le fatture passive, nel caso in cui il contribuente abbia registrato l’indirizzo telematico o comunicato la PEC/codice destinatario al fornitore (non ricorre ove il fornitore li abbia reperiti in proprio).