Entro il 1° ottobre (il 30 settembre cade di domenica) i contribuenti che hanno aderito alla Definizione agevolata delle cartelle (cd. “rottamazione”) devono provvedere al versamento:
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento (non si applica il concetto di “lieve inadempimento”) la definizione non produce effetti e torneranno esecutive le procedure di riscossione sul debito originario, al netto delle rate versate per la definizione, a titolo provvisorio.