L’impiego degli immobili ad uso foresteria (cioè destinati dall’impresa alla ospitalità) non risulta espressamente disciplinato nè ai fini civilistici che ai fini fiscali.
Da un punto di vista civilistico il contratto di foresteria trova fondamento nella disciplina generale delle locazioni (art. 1571 e ss., c.c.).
Con riferimento alla trasferta, alla quale la foresteria pare intimamente connessa, la cassazione ha precisato che questa riguarda lo spostamento provvisorio del lavoratore dal luogo in cui egli svolge abitualmente la sua attività lavorativa ad un altro (Cass., n. 11508/2000).
I contratti ad uso foresteria possono riguardare diversi soggetti: clienti; fornitori, dipendenti e amministratori o altri soggetti (agenti, giornalisti, ecc.)