In relazione alla riammissione dei ruoli affidati all’agente della riscossione nel periodo 2000-2016, i funzionari dell’Agenzia Entrate-Riscossione hanno fornito alcuni chiarimenti nell’ambito di una riunione tenutasi presso l’Ordine dei dottori commercialisti di Roma.
Tra i chiarimenti più significativi, si riporta quanto segue:
- il soggetto ammesso alla domanda di rottamazione che non abbia effettuato il pagamento delle somme dovute non può rientrare nell’ambito della rottamazione-bis se non per i ruoli che aveva precedentemente escluso dal mod. DA1
- in relazione ai ruoli “diniegati”, il contribuente può accedere alla rottamazione-bis:
- solo seguendo le apposite regole previste (cioè versando le rate scadute e non pagate al 31/12/2016 in soluzione unica entro il 31/07/2018 e procedendo a versare le somme residue in un massimo di tre rate
- non anche facendo domanda di rottamazione per tutti i carichi iscritte a ruolo dal 200 al 2017.