In risposta ad una recente interrogazione parlamentare. il MEF ha chiarito che:
- i percipienti di redditi di lavoro autonomo, che sono stati inclusi nell’agevolazione soltanto dal periodo d’imposta 2017 ad opera della Legge di Bilancio per il 2017 (L. 232/2016)
- possano beneficiare del regime speciale di tassazione a partire dal periodo d’imposta 2017 e per i periodi d’imposta successivi
- qualora abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia nel 2017.
Nessuna detassazione è applicabile per i percipienti redditi di lavoro autonomo nel caso in cui il trasferimento di residenza in Italia sia avvenuto nel 2016 o nei periodi d’imposta precedenti.