L'art. 1-quater del D.L. 50/2017 ha previsto che i certificati di regolarità fiscale (inclusi quelli per la partecipazione ad appalti pubblici) sono rilasciati a seguito della presentazione, da parte del debitore, della dichiarazione di voler accedere alla procedura di definizione agevolata dei debiti tributari (art. 6 D.L. 193/2016 c.d. “Rottamazione delle cartelle”).
In tal caso, la regolarità fiscale viene meno dal momento in cui il contribuente viene escluso dalla procedura di definizione agevolata, anche per effetto del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute.