L’Agenzia Entrate è tornata a fornire chiarimenti sulle modalità di compilazione delle dichiarazioni d’intento dal 1 marzo 2017 (per le quali non sarà più possibile indicare un “periodo” di validità della lettera di intento, dovendo fare obbligatoriamente riferimento ad un importo), tra cui si cita quanto segue:
- l’esportatore abituale può inviare una nuova lettera di intento al medesimo fornitore ove nel medesimo anno intenda acquistare per un importo superiore a quella indicato nel precedente mod. DI; in tal caso:
- l’esportatore abituale può inviare i più fornitori dei mod. DI che contengono la richiesta di fatturazione in non imponibilità per un importo complessivo superiore al plafond disponibile, posto che quest’ultimo si esaurisce solo in base agli effettivi acquisti.