In seguito alle novità introdotte dal DLgs. 135/2016, che ha proceduto a:
- integrare l'art. 16 DL 185/2008 prevendendo l'obbligo, entro il 30/11/2016, per revisori legali e società di revisione, di comunicare il proprio indirizzo PEC al soggetto incaricato della tenuta del Registro
- modificare l'art. 7 DLgs. 39/2010 (che disciplina il contenuto informativo del Registro dei revisori), introducendo l'indirizzo PEC tra le informazioni che vanno riportate nel Registro
il MEF ha illustrato i termini e le modalità attraverso cui i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali devono comunicare le caselle PEC. In particolare, è stato rilevato che:
- la comunicazione deve avvenire con le modalità telematiche previste per l'aggiornamento del contenuto informativo del Registro, cioè mediante accesso all'Area riservata del portale della revisione legale
- ai soggetti che già in passato avevano comunicato al Registro un indirizzo PEC non è richiesta alcuna comunicazione, salvo la verifica che la casella di posta certificata comunicata sia ancora valida e attiva
- la mancata comunicazione di informazioni obbligatorie al Registro (o il mancato aggiornamento di tali dati nel termine di 30 gg dalla variazione) espone l'iscritto all'applicazione della sanzione amministrativa da €. 50 a €. 2.500 (art. 24 DLgs. 39/2010, così come modificato dal DLgs. 135/2016).