A pochi giorni dalla scadenza del 9/02/2016, per l’invio delle spese sanitarie relative al 2015, sono state pubblicate sul sito del Sistema tessera sanitaria le risposte alle domande più frequenti (FAQ) poste dagli operatori in merito all’invio dei dati che serviranno per la predisposizione del 730/2016 precompilato.
Tra i principali chiarimenti si riporta quanto segue:
- le spese sanitarie relative il 2015 devono essere trasmesse da tutte le strutture “accreditate” (anche se non a contratto) con il SSN e dai medici iscritti all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (anche operanti in uno studio associato). Qualora questi ultimi esercitino la propria attività all'interno di una srl, che emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese sanitarie erogate nel 2015 sono trasmesse dalla struttura solo se questa è accreditata per l'erogazione dei servizi sanitari;
- per il 2015 sono esclusi dall'obbligo i cd. “paramedici” (fisioterapisti, ecc.) non “accreditati”;
- gli iscritti all’albo dei medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, non sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitare erogate;
- la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie segue il “criterio di cassa”; i dati relativi alle spese sanitarie sono trasmessi tenendo conto della data dell’avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento riporti una data precedente;
- considerato che l’obbligo riguarda i soli documenti di spesa rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del contribuente, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche provate (non ai soggetti passivi Iva);
- gli eredi non devono inviare le fatture emesse dal de cuius, in quanto essi non rientrano tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sanitari e non possono accreditarsi al Sistema tessera sanitaria;
- se risulta impossibile acquisire il codice fiscale del contribuente, la spesa non deve essere trasmessa, in quanto il codice fiscale è un elemento essenziale per l’attribuzione dell’onere nella dichiarazione precompilata e rientra tra i dati obbligatori da indicare nella comunicazione.