Per l’acquisto/costruzione di unità immobiliari da destinare a locazione, effettuati dal 01/01/2014 al 31/12/2017, da parte di privati, è possibile usufruire di una specifica deduzione dal reddito complessivo.
In particolare, con la recente pubblicazione in GU del DM 8/09/2015, il MIT ed il MEF hanno definito le “ulteriori modalità attuative”, stante la “necessità di fornire ai contribuenti un’informazione completa sui soggetti legittimati, sui titoli abilitanti, sui termini previsti e sugli adempimenti amministrativi …”.
Nello specifico, il Decreto precisa, tra l’altro, che:
- il limite di spesa pari a € 300.000 è comprensivo dell’IVA;
- il termine di 6 mesi entro il quale deve iniziare la locazione decorre dalla data di acquisto ovvero, per le unità immobiliari costruite, dalla data di rilascio del certificato di agibilità o di formazione del silenzio assenso. Per gli immobili acquistati prima del 3/12/2015 il termine decorre da tale data;
- in assenza di accordi sul “canone concordato” ci si riferisce a quanto previsto nel Comune similare più vicino;
- in caso di cessione/successione ereditaria dell’immobile agevolato, la deduzione si trasferisce al nuovo proprietario al sussistere delle condizioni richieste.